Impegni importanti per gli Stati membri dell’Unione si prospettano con l’approvazione del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2024 sul ripristino della natura.
Gli Stati membri sono tenuti a quantificare la superficie che deve essere ripristinata e a predisporre il piano nazionale di ripristino.
Di particolare interesse appaiono i seguenti obiettivi del Regolamento:
1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani rispetto al 2024.
2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali. Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.
3. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.
Sono temi strettamente collegati entro una strategia di adattamento al cambiamento climatico che guarda all’aumento della resilienza del territorio esposto agli eventi meteorici estremi. La connessione delle acque superficiali, il controllo del consumo di suolo negli ecosistemi urbani e l’efficientamento della copertura forestale dei versanti sono elementi fondamentali per la mitigazione del rischio idraulico ed ecologico.
L’opposizione di alcuni governi dell’Unione (tra cui quello italiano) all’approvazione del Regolamento lascia purtroppo seri dubbi sulla loro reale volontà di leggere nel concetto di ripristino della natura indicazioni che forniscono un contributo fondamentale all’adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Regolamento, gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione il progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1° settembre 2026 e dovranno mettere a punto, pubblicare e presentare alla Commissione il piano entro sei mesi dalla data di ricevimento delle sue eventuali osservazioni.